Sui social un profilo falso può essere offeso senza problemi
Sui social c’è il principio violato della verità: fake news, profili falsi, teorie del complotto, informazioni deviate ormai tutto concorre nel rendere le piattaforme social sempre più tossiche, sempre più inquinate.
Un recente caso professionale mi ha spinto ad interrogarmi sulla “tutela dell’immagine di una persona presente sui social network attraverso una falsa identità o attraverso l’anonimato” ossia attraverso un profilo non direttamente o indirettamente riconducibile a lei diversamente da come potrebbe essere un nome d’arte o uno pseudonimo che sappiamo essere un nome fittizio o di fantasia utilizzato da una persona al posto del proprio nome reale.
Prendiamo ad esempio il caso in cui Mario Rossi attraverso il suo vero profilo social offenda un soggetto registrato con il profilo “Ombrello Marrone” oppure @utente567678767 ossia con un nome di fantasia, senza una immagine reale del profilo risultando di conseguenza del tutto anonimo e non riconducibile direttamente o indirettamente ad alcuno.
Ragioniamo. Mario Rossi ha ottemperato diligentemente al contratto posto dalla piattaforma social che impone (seppur debolmente) l’obbligo attraverso Termini e Condizioni di Servizio (TOS) che la registrazione del profilo sia vera e supportata da riscontri tecnici come una e-mail o un numero di cellulare. Tutti elementi aggirabili attraverso siti che offrono l’uso temporaneo sia di caselle di posta elettronica che numeri di cellulare.
Ricordiamo, per mero scrupolo, che creare un profilo falso su un social network può costituire un reato, in quanto si tratta di un’attività fraudolenta che può ledere i diritti di terzi.
In particolare, la creazione di un profilo falso può configurare il reato di falsa identità, previsto dall’articolo 494 del codice penale, che punisce chiunque si attribuisca un nome falso o una qualità che non possiede, al fine di trarre un vantaggio o di arrecare un danno a sé o ad altri. Inoltre, se la persona che utilizza il profilo falso per commettere altri reati, come ad esempio la diffamazione o il cyberbullismo, è perseguibile anche per questi reati.
Ma andiamo avanti. Abbiamo a questo punto Mario Rossi riconoscibile e un Soggetto che opera nell’anonimato con il nome “Ombrello Marrone” oppure @utente567678767.
Ricordo a me stesso che il web nasce anche per permettere di restare anonimi, tuttavia anche chi agisce in anonimato è tenuto a comportarsi in modo corretto, legittimo ed etico.
Quindi arriviamo al bersaglio di questa riflessione: “il Soggetto che partecipi ad un social network in modo “anonimo” senza pertanto che si possa risalire alla sua vera identità, può un domani rivendicare una tutela giuridica qualora ritenesse di essere stato diffamato?
La mia risposta è NO e vi spiego perché.
Per la sussistenza del reato di diffamazione, ex art. 595 codice penale prevede che debbano essere presenti i seguenti requisiti: 1. L’offesa deve essere rivolta a una persona determinata o determinabile; 2. L’offesa deve essere oggettivamente idonea a ledere l’onore o la reputazione della persona offesa. 3. L’offesa deve essere commessa con dolo, cioè con la consapevolezza e la volontà di diffamare la persona offesa; 4. L’offesa deve essere pubblica, cioè deve essere resa nota a terzi.
Si deve, a questo punto, precisare che per “reputazione” si intende l’opinione sociale che gli altri hanno di una persona, in relazione all’ambiente in cui essa vive, opera, lavora ed è proprio questa immagine/reputazione che diventa oggetto giuridico di tutela da parte della legge in difesa della persona fisica.
Ritenete, sia razionalmente che giuridicamente, che questi requisiti possano essere applicati ad un soggetto la cui presenza e riconoscibilità su un social network avvenga attraverso il nome “Ombrello Marrone” oppure @utente567678767 e senza immagine reale quindi assolutamente non riconducibili a lui o ad altro soggetto?
Il bene giuridico tutelabile è l’immagine, la reputazione, la dignità di una persona in quanto riconoscibile, in caso di totale non riconoscibilità viene meno di conseguenza il bene da tutelare.
Concludendo, lo affermo solo come semplice titolo di provocazione, si potrebbe offendere su un social network una persona presente con un nome falso, senza immagine, ossia non identificabile direttamente o indirettamente in quanto giuridicamente mancherebbe la tutela della sua immagine o reputazione in quanto l’identità (falsa) è esposta in modo anonimo e ignoto.
Ovvio che ci asterremo dal farlo perché siamo persone educate, civili e comunque rispettose degli altri anche se “gli imbecilli digitali” solitamente si palesano in forma anonima.