La firma elettronica di Facebook in un diritto tutto suo
Una “firma elettronica” è definita come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”. La firma elettronica è la forma più debole di firma in ambito informatico, in quanto non prevede meccanismi di autenticazione del firmatario o di integrità del dato firmato.
Una “firma elettronica qualificata” è definita se “ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; essa è collegata univocamente ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”
Poi esiste la “firma elettronica” di Facebook, che è tutta un’invenzione, fa inorridire i giuristi, non ha alcun valore legale ma funziona per l’azienda del social network una meraviglia.
Nel convalidare una pagina, al fine di richiedere i diritti di amministratore, ho accettato e sottoscritto con “firma elettronica Facebook” il form on line nel quale – da traduzione – mi avverte delle conseguenze penali per il reato di “falsa testimonianza”.
Tutto ha funzionato, salvo qualche razionale e giuridica perplessità.