Approvata Legge contro Pedofilia: ora possiamo guardare negli occhi un bambino
L’argomento è particolarmente tecnico, cecherò di essere schematico per facilitarne la lettura.
Ieri il Senato della Repubblica ha approvato una legge che riscrive alcune fattispecie di reato per quanto attiene l’abuso sessuale di un bambino, di conseguenza prevede reati e pene più severe nell’ambito dello sfruttamento sessuale dei minori.
Il provvedimento normativo nasce dal recepimento della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
A questo punto vi chiederete perché ci sono voluti 5 anni, tre Governi (Prodi-Berlusconi-Monti), per approvare una convenzione così importante. La risposta, sono sincero non posso darla, perché effettivamente un ritardo di tal genere è incredibile e non giustificato da esigenze tecniche, tuttavia mnemonicamente posso ricordare che in questi anni le Camere sono state chiamate ad esprimersi su fatti di cronaca, dal dubbio interesse sociale, con evidente danno alla società.
La Convenzione recepita, produce numerosi effetti nell’ordinamento investendo numerosi ambiti come: il contrasto all’abuso sessuale del minore, ai maltrattamenti in famiglia, rinforza alcuni strumenti investigativi, permette al Pubblico Ministero di allargare l’imputazione nel processo penale prevedendo nuove aggravanti del reato.
Qui in breve mi limito a riportare “solo” alcuni punti, magari meno tecnici per permettere al lettore di farsi un’idea su ciò che è accaduto. In breve, viene introdotto l’art. «Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu` delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»
Taluni commentatori sull’ultima parte dell’articolo lamenteranno una diminuzione della libertà di espressione, in quanto la forma artistica è libera da vincoli, io credo che in determinati ambiti come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza sugli gli animali anche l’Arte (questa volta con la “A” maiuscola) per la sua funzione pedagogica debba fare un passo indietro astenendosi da dubbie forme artistiche.
La stessa norma approvata dal Senato, prevede anche pene più severe per il reato afferente “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, con l’inserimento di un comma che recita: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».
Questa norma irrigidisce la strada del patteggiamento, facile escamotage per imputati che concordavano una pena minore con il Pubblico Ministero.
Infine una curiosità, viene modificato l’art. 609-sexies dal seguente: Ignoranza dell’età della persona offesa – Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies (violenza sessuale-atti sessuali con minorenne) sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies (corruzione di un minorenne), il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»
Immaginate se la norma fosse stata approvata nel 2008, ora capite perché 5 lunghi anni di ritardo per recepire in Italia gli indirizzi della la Convenzione?