I Gruppi segreti su Facebook e la loro riservatezza
I “Gruppi su Facebook” costituiscono uno degli strumenti più attuali e maggiormente utilizzati dai cyber navigatori sia per reperire informazioni che per approfondire particolari tematiche; i Gruppi quindi consentono agli iscritti lo scambio di informazioni all’interno di un spazio digitale tra persone interessate al medesimo argomento.
Da un punto di vista tecnico il Gruppo su Facebook, o “lista di corrispondenza”, altro non è che un elenco di “Profili” indicizzati, a loro volta caratterizzati da un indirizzo e-mail, ospitato da un’applicazione che funge da server.
Il funzionamento è invero piuttosto elementare: nel momento in cui un iscritto invia, o come si dice con discutibile neologismo di matrice anglosassone “posta”, un messaggio all’indirizzo del gruppo, esso appare a tutti gli altri iscritti su una bacheca che può essere resa pubblica o privata.
Volendo operare una sommaria classificazione, è possibile distinguere tra Gruppi aperti, in cui tutti possono leggere i post, vedere i membri e in cui solo gli iscritti possono pubblicare; i Gruppi chiusi dove tutti possono vedere il gruppo e le persone che ne fanno parte ma solo i membri possono pubblicare e vedere i post; infine i Gruppi segreti dove solo i membri possono vedere il gruppo, le persone che ne fanno parte e i post dei membri.
Da un punto di vista giuridico la qualificazione indiretta dei Gruppi chiusi o segreti su Facebook può essere riportata allo scambio della “corrispondenza privata” in considerazione del carattere fondamentalmente “predefinito e circoscritto” dei destinatari dei messaggi, con l’implicita disposizione di non rappresentare all’esterno i fatti e le notizie apprese all’interno del Gruppo.
Questa tesi è rafforzata dal fatto che il componente del Gruppo, sapendo di postare in un “ambiente riservato” goda delle garanzie di segretezza previste per la corrispondenza privata dell’art. 15 della Costituzione.
Quindi se un soggetto, iscritto in un Gruppo chiuso o segreto, trasferisse in altro gruppo le opinioni di un iscritto – senza il suo consenso –andrebbe a ledere quel diritto alla segretezza della “corrispondenza privata” ampliato e definito dal Codice in materia di trattamento dei dati personali che ha ripreso le Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica.
L’analisi appena compiuta ribadisce il valore di riservatezza delle informazioni presenti in un “Gruppo chiuso o segreto di Facebook”, responsabilizzando ogni utente alla custodia affinchè ogni informazione resti circoscritta nell’ambiente digitale in cui, colui che ne rivendica la paternità, ha inteso postarla.