In una relazione nascondere di essere trans può costituire reato?
Le sfide al diritto imposte dai mutamenti sociali spingono a nuove riflessioni.
Due persone si incontrano, si frequentano, si innamorano come spesso e normale che avvenga aspettandosi che sin dall’inizio lo stesso legame sia basato sulla sincerità e sulla massima trasparenza.
Nella società attuale, nel concetto fluido di generi e sensibilità diverse, il diritto è chiamato – in assenza di normative specifiche – ad interpretare con vecchi strumenti ciò che può avvenire in circostanze che potenzialmente possono aprire il campo a frizioni che possono sfociare in liti.
Proviamo ad immaginare una prima fattispecie: Tizio incontra Caia in discoteca, ballano, prendono un drink e decidono di trascorrere un momento di maggiore intimità. A questo punto Caia rivela di essere una transgender e di essere ancora in itinere o di aver da poco concluso un percorso che gli ha permesso di accogliere finalmente la sua sensibilità in un corpo da donna.
Tizio ha il diritto di essere a conoscenza di questa situazione prima ancora di avviare un coinvolgimento sentimentale o meramente sessuale?
Seconda fattispecie: Tizio ha il desiderio nella sua vita di avere un rapporto sentimentale con l’aspettativa di generare un figlio/a, nelle more incontra Caia e se ne innamora. Caia dopo alcuni mesi o anni riferisce a Tizio di aver avviato un percorso che l’ha portata da uomo ad essere donna, quindi comunica l’incapacità di poter rimanere incinta seppur evidenzia che vi sono diversi metodi per ottenere la genitorialità come l’adozione o la maternità surrogata.
Tizio ha il diritto di ottenere queste informazioni da Caia prima dell’inizio di una relazione sentimentale?
Ovviamente i due esempi sono borderline e possono essere invertiti per renderli equilibrati senza che l’immagine femminile sia depauperata.
Allo stato Tizio potrebbe invocare il reato di sostituzione di persona, un reato per il quale l’articolo 494 del Codice penale prevede un anno di reclusione per tutte quelle volte che una persona si attribuisce uno stato o una qualità che non ha.
Tizio potrebbe affermare a supporto della sua tesi che Caia si sia attribuita uno stato o una facoltà biologica diversa da quella manifestata e suffragata dall’aspetto esteriore: “abbigliamento, trucco, acconciatura, prossemica, aspetto fisico” e in tal modo cammuffando qualità diverse dalla realtà procurandosi un indebito vantaggio. Detto vantaggio potrebbe essere finalizzato dal solo farsi accettare per le sue specifiche qualità. (bellezza, stato patrimoniale, visibilità)
La seconda fattispecie di reato, sempre ragionando in termini giuridici potrebbe essere addirittura inquadrata con la “violenza sessuale” ossia quando il consenso della vittima viene prestato sulla ingannevolezza di genere, ossia la congiunzione carnale o contatto corporeo è connotato dalla sostituzione ingannevole di persona.
Difficile oggi trovare una soluzione se non affidandosi e rimandando il tutto sulla sincerità morale dei soggetti coinvolti, tuttavia la sfida del diritto nella prospettiva comparativa con il passato deve spingere a guardare al futuro attraverso il richiamo ai principi costituzionali dettati al’art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”
Utile è sempre ricordare che i diritti costituzionali sono riconosciuti indipendentemente dall’adesione individuale o collettiva, o dal consenso che producono in termini quantitativi. Sono riconosciuti in quanto strumento di garanzia per tutti, e, in tale ambito, all’operatore del diritto è attribuito il potere di sorvegliare l’interpretazione normativa nel bilanciamento dei diritti e delle libertà dei singoli individui.
NOTE:
1) con il termine transgender si fa riferimento a quelle persone che non si riconoscono nel modello dicotomico maschio/femmina che la società impone; ciò comporta un vissuto discordante della propria identità di genere rispetto al sesso assegnato alla nascita, ma senza produrre alla scienza una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari. Transgender è quindi un termine ombrello che comprende tutte quelle persone che non riescono a riconoscersi o ad identificarsi nei modelli socio-culturali attuali di identità e ruolo di genere ( transessuali, cross-dresser o travestiti, drag-queen, drag-king, ecc.) ·
2) con il termine transessuale si fa riferimento a quelle persone che vivono una discordanza tra il sesso biologico e l’identità di genere, ma in questo caso pongono alla scienza medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari con la possibilità di sottoporsi alla “Riattribuzione Chirurgica del Sesso” come previsto dalla legge n.164/82.