Pubblicità Italia Luglio 2010 Apro un sito internet e poi sono in regola?
Apro un sito internet e poi sono in regola?, di Massimo Melica
Per il moderno comunicatore avviare un sito internet è un passo obbligatorio sia per la comunicazione personale sia a supporto di una campagna pubblicitaria in favore di un’azienda o di un prodotto.
L’esperto di marketing è chiamato spesso a studiare l’architettura delle pagine web, il suo design, l’usabilità, il look and feel che sono solo alcuni aspetti di un lavoro, curato in ogni minimo dettaglio, svolto per ore e ore relazionandosi con il settore commerciale, produttivo e gestionale dell’azienda committente; il fine comune di tutte queste esperienze è ottenere un sito che abbia il massimo del apprezzamento da parte del consumatore e assicurando contestualmente un ritorno commerciale.
Tutto sembra funzionare sino a quando non ci si accorge di aver violato nel sito internet, attraverso l’omissione di alcuni requisiti previsti dalla norma nazionale e comunitaria, elementi che sottendono il rischio di incorrere in rilevanti sanzioni amministrative a carico dell’azienda, titolare dello spazio elettronico.
Occorre, in concreto, assicurare che il sito internet dell’azienda possa rispondere ai requisiti legali diventando un vantaggio sia sotto il profilo commerciale sia in relazione alla tutela dell’immagine dell’impresa che viene rappresentata attraverso la comunicazione telematica.
Da tempo, con il decreto legislativo n.70 del 2003, in “Attuazione della direttiva comunitaria relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione” si è previsto obbligatoriamente che nel sito internet l’azienda debba indicare il proprio nome, la propria sede legale, i recapiti, il numero di partita IVA ed altri specifici requisiti in ordine alla contrattazione on line, a volte complessi, ma che evitano di cadere in “nullità contrattuali” o peggio in problematiche giudiziarie.
Se tutto ciò non bastasse, recentemente, sempre per una normativa comunitaria, è stato ampliato nel nostro Paese l’art. 2250 del codice civile, aggiungendo tre commi che prevedono l’obbligo entrato in vigore nel luglio scorso, per le società di capitali di fornire nei documenti, nella corrispondenza e nel sito internet una serie di informazioni come: indirizzo della sede sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società, il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio, lo stato di liquidazione se effettivamente in corso, l’eventuale dichiarazione di società a socio unico.
L’obbligo di inserire le informazioni nei siti web prevede che, in caso di omessa o incompleta pubblicazione delle informazioni legali, si applica l’art. 2630 del codice civile, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo da € 206,00 ad € 2.065,00 per ogni amministratore intendendo “per le società di capitali ciascun componente dell’organo di amministrazione”.
Non di secondario aspetto e avviare un sincero rapporto con il visitatore del sito attraverso la corretta redazione delle “policy privacy”, ricordo che il trattamento di un dato personale inizia nel momento in cui l’utente visita il sito e non da quando lo stesso fornisce spontaneamente i suoi dati attraverso la compilazione di un form.
Assolutamente da evitare è il “copia e incolla” da altri siti sia dell’informativa privacy che dei “termini e condizioni di navigazione”, non risultando veritieri verrebbero sanzionati per la norma al pari di una omessa pubblicazione e non raggiungerebbero lo scopo di tutelare l’azienda.
Altro discorso riguarda i testi, i marchi, le immagini e qualsiasi altra opera dell’ingegno che hanno come comune denominatore: essere stati creati dall’autore che ne detiene sempre e comunque il diritto di paternità e che può detenere, o cedere, il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera, quindi un sito deve contenere ogni utile indicazione per la salvaguardia di questi diritti allertando gli utenti sui reati derivanti dalla copia illecita.
Quando, in un sito, decidiamo di pubblicare una nostra opera, è buona regola dichiarare in base a quali norme vogliamo che sia tutelata e cioè se ci riserviamo ogni diritto, vietandone la riproduzione anche parziale, oppure se intendiamo metterla a disposizione degli utenti in base ad una delle Licenze di Creative Commons, regolandone i limiti.
Per quanto riguarda le immagini, i video o fotografiche è indispensabile aver ottenuto l’autorizzazione dell’autore alla pubblicazione sul sito.
Anche in relazione al personaggio ritratto, è fondamentale capire che l’immagine appartiene a colui che viene ripreso salvo dovute eccezioni connesse al diritto di cronaca.
Qualora si ricevano in upload delle immagini, è fondamentale verificare che il fornitore ne sia l’autore o ne detenga i diritti e, inoltre, che lo stesso autore abbia ottenuto dai soggetti ritratti un’apposita autorizzazione.
Non da ultimo quando si desidera pubblicare il proprio marchio, è corretto qualora si invochi una tutela chiederne preventivamente la registrazione e non apporre il simbolo ® prima che risulti effettivamente registrato, poiché l’abuso è punito dalla legge.
In conclusione il rispetto degli adempimenti normativi in relazione alla comunicazione telematica, non deve essere inquadrato come uno sterile e inutile adempimento.
Al contrario, rappresenta l’immagine dell’azienda, del suo prodotto, della sua “governance interna”, della sua serietà e della sua etica sul mercato: tutti fattori che contribuiscono nella società dell’informazione a creare un valore aggiunto alla base della stabilità del profitto.